Art. 4

In vigore dal 5 ago 1994
1. Nell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti: "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata è uno straniero od un apolide, la pena è dell'arresto sino a sei mesi cui può essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-4

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