Art. 1

In vigore dal 5 ago 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 28 dicembre 1993, n. 562; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Il primo comma dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo