Art. 1
In vigore dal 5 ago 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 28 dicembre 1993, n. 562;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Il primo comma dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-1