Art. 7

In vigore dal 5 ago 1994
1. Dopo l'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente: "Art. 221-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-7

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