Art. 12

In vigore dal 5 ago 1994
1. Nell' della legge 25 agosto 1991, n. 287, i commi da 1 a 4, sono sostituiti dai seguenti: " 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all', ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.". 2. Nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, dopo l' è inserito il seguente: "Art. 8-bis (Competenza in tema di rapporto ). - 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall' in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480#art-12

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