Art. 9
Collegio dei revisori
In vigore dal 3 set 1994
1. Presso l'INFM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE. Il collegio dei revisori sottopone a revisione contabile indipendente ed a certificazione il bilancio dell'INFM. Il collegio è così composto:
da un componente effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da due componenti effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-9