Art. 10
Programmazione triennale
In vigore dal 3 set 1994
1. Su proposta dell'INFM, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPE, a norma dell' della legge 9 marzo 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo.
2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all', comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-10