Art. 7

Giunta esecutiva

In vigore dal 3 set 1994
1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'INFM, da cinque membri eletti dal consiglio direttivo nel proprio interno, uno dei quali con le funzioni di vicepresidente, e dal vicepresidente del consiglio scientifico. 2. La giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e quelli ad essa delegati dal consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-7

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