Art. 8
Consiglio scientifico
In vigore dal 3 set 1994
1. Il consiglio scientifico è composto da:
a) il presidente dell'INFM che lo presiede;
b) i direttori delle strutture di coordinamento nazionale;
c) esperti italiani e stranieri nominati dal consiglio direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera b).
2. Il consiglio scientifico è l'organo di consulenza scientifica del consiglio direttivo, ed in particolare esprime pareri sulla programmazione e sullo sviluppo delle attività scientifiche e sulla destinazione delle risorse disponibili per le attività di ricerca dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-8