Art. 4

Organi dell'Istituto

In vigore dal 3 set 1994
1. Sono organi dell'INFM: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il consiglio scientifico; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica tre anni e possono essere immediatamente confermati per una sola volta. 3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi sono definiti con regolamento ai sensi dell', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-4

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