Art. 4
Organi dell'Istituto
In vigore dal 3 set 1994
1. Sono organi dell'INFM:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il consiglio scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica tre anni e possono essere immediatamente confermati per una sola volta.
3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi sono definiti con regolamento ai sensi dell', comma 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-4