Art. 1

Istituzione

In vigore dal 3 set 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 16 aprile 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Istituzione 1. È istituito l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell', comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. L'INFM ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo della citata legge n. 168 del 1989. 3. L'INFM subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, costituito il 15 aprile 1986, con sede in Genova, e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987, che è soppresso alla predetta data. Le strutture del Consorzio costituiscono, in sede di prima applicazione della presente legge, le strutture dell'INFM. 4. Sono trasferiti all'INFM i beni mobili e immobili, le strutture, le attrezzature scientifiche e strumentali del Consorzio. 5. L'INFM è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. All'Istituto si applicano le norme di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-1

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