Art. 3

Autonomia organizzativa

In vigore dal 3 set 1994
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'INFM può istituire, determinandone organizzazione, compiti e funzionamento, strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, anche presso università ed enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-3

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