Art. 5
Presidente
In vigore dal 3 set 1994
1. Il presidente è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico;
c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all', comma 1, lettere b), c) e d);
d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-5