Art. 12

Personale

In vigore dal 11 ago 1997
1. Nelle strutture dell'INFM opera personale proprio dell'Istituto e personale delle università e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri associato alle attività dell'INFM mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende. Tutto il personale dell'INFM partecipa, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Istituto, alla formazione degli organi ed alla programmazione delle attività delle strutture scientifiche. 2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari possono altresì, su richiesta del presidente dell'INFM e previo nulla osta del dipartimento od istituto di appartenenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto. 3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'INFM articolata in ruoli, livelli e profili professionali, nonché, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, le modalità di assunzione. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. 4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;506#art-12

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