Sez. III
Art. 532
Altri congedi
In vigore dal 3 giu 1994
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-532