Sez. III
Art. 528
Retribuzione supplenze temporanee
In vigore dal 21 nov 1994
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata..., spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-528