Sez. III

Art. 533

Computo congedi e assenze

In vigore dal 3 giu 1994
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo. 2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente è licenziato. 3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-533

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