Sez. IV
Art. 537
Effetti delle sanzioni
In vigore dal 3 giu 1994
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell' comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-537