Sez. III
Art. 534
Organo competente
In vigore dal 3 giu 1994
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-534