Sez. III

Art. 534

Organo competente

In vigore dal 3 giu 1994
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto. 2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
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