Sez. IV

Art. 536

Applicazione delle sanzioni

In vigore dal 3 giu 1994
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'. 2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all' ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'. 3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-536

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