Sez. IV
Art. 540
R i c o r s i
In vigore dal 21 nov 1994
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-540