Sez. IV

Art. 540

R i c o r s i

In vigore dal 21 nov 1994
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione. 2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-540

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