Sez. III
Art. 530
Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
In vigore dal 3 giu 1994
1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-530