Sez. III

Art. 527

Retribuzione supplenze annuali

In vigore dal 3 giu 1994
1. Il trattamento economico di cui all' è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato. 2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1› febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico. 3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1› febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-527

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