Art. 67

In vigore dal 3 mar 1994
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è soppresso; b): il comma 3 diventa comma 2; il comma 4 diventa comma 3; il comma 5 diventa comma 4; c) al comma 3 le parole: ", che l'ha rilasciata e, per" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo di residenza del titolare o dal prefetto che ha disposto la revisione ai sensi dell'. Per"; d) al comma 4 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-67

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