Art. 67
In vigore dal 3 mar 1994
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è soppresso;
b): il comma 3 diventa comma 2;
il comma 4 diventa comma 3;
il comma 5 diventa comma 4;
c) al comma 3 le parole: ", che l'ha rilasciata e, per" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo di residenza del titolare o dal prefetto che ha disposto la revisione ai sensi dell'.
Per";
d) al comma 4 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-67