Art. 64
In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "delle categorie C e D" sono sostituite dalle seguenti: "della categoria C" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La patente della categoria D è valida per cinque anni.";
b) al comma 4 le parole: "autotreni, autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
c) al comma 5 le parole: "commi 5 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
d) al comma 6 dopo le parole: "al prefetto" sono aggiunte le seguenti: "del luogo di residenza" e le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-64