Art. 59

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11 dopo le parole: "per autoveicoli" sono aggiunte le seguenti: ", del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto,"; b) al comma 12 dopo le parole: "patente di guida" sono aggiunte le seguenti: "e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-59

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Art. 59 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo