Art. 55

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "a registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad immatricolazione"; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione."; c) al comma 6 le parole: "la registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'immatricolazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-55

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Art. 55 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo