Art. 56
In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), punto 2), la parola: "autosnodati," e le parole: "o ad uso speciale" sono soppresse;
b) al comma 2, lettera a), dopo la parola: "autotreni" le parole: ", autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "ed autoarticolati";
c) al comma 3 dopo le parole: "Chiunque guidi veicoli" sono inserite le seguenti: "o conduce animali";
d) al comma 4 dopo le parole: "di cilindrata" la parola: "inferiore" è sostituita dalle seguenti: "non superiore";
e) al comma 5 dopo le parole: "se si tratta di" la parola: "autoveicolo" è sostituita dalla seguente: "veicolo".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-56