Art. 61

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8 le parole: "dell'esame" sono sostituite dalle seguenti: "d'esame" e le parole: "siano trascorsi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sia trascorso un mese"; b) al comma 9 prima delle parole: "La prova pratica di guida" sono anteposte le seguenti: "A partire dal 1 gennaio 1995"; c) al comma 10 le parole: "devono trascorrere almeno trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "deve trascorrere almeno un mese"; d) al comma 12 dopo le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono inserite le seguenti: "rilascia un attestato che certifichi l'avvenuto superamento degli esami di guida ma che, comunque, non abilita alla guida. Lo stesso ufficio".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-61

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Art. 61 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo