Art. 62

In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all', comma 12.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-62

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