Art. 66

In vigore dal 1 ott 1993
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: "requisiti fisici e psichici prescritti" sono inserite le seguenti: "o dell'idoneità tecnica"; b) al comma 3 dopo le parole: "sanzione amministrativa" è aggiunta la seguente: "accessoria".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-66

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Art. 66 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo