Art. 69

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "all'addestramento" sono inserite le seguenti: ", all'individuazione"; b) al comma 11 le parole: "ai sensi dell', comma 1," sono soppresse e dopo le parole: "vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano,"; c) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-69

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Art. 69 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo