Art. 72

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) dopo le parole: "" sono aggiunte le seguenti: "nonché dall'articolo 191, comma 4".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-72

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Art. 72 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo