Art. 75

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a): alla lettera g) le parole: "di immatricolazione" sono soppresse ogni volta; alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-75

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Art. 75 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo