Art. 79
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-79