Art. 81

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: "commi 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4"; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-81

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Art. 81 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo