Art. 85

In vigore dal 3 mar 1994
1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "o classi di merci" sono soppresse; b) al comma 8 le parole: "A tale violazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'accertamento del reato" e le parole da: "del capo I," a: "del titolo VI." sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI."; c) al comma 10 le parole "dell'articolo 167, comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 167, comma 9".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-85

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Art. 85 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo