Art. 86
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dopo le parole: "il trasporto di animali" è inserita la seguente: "domestici" e la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "uno"; al secondo periodo le parole: "di piccola taglia" sono soppresse;
b) al comma 7 le parole: "e filoveicoli" sono soppresse;
c) al comma 9 le parole da: "Chiunque viola" a: "di autovetture" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente";
d) al comma 10 le parole: "le disposizioni di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "le altre disposizioni di cui al presente articolo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-86