Art. 87

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è modificata come segue: "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote"; b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore."; c) al comma 7 le parole: "di ciclomotore" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-87

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