Art. 80

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera g), le parole: "per velocipedi" sono sostituite dalla seguente: "ciclabili"; b) al comma 2 le parole: "sulla carreggiata è vietata" sono sostituite dalle seguenti: "è inoltre vietata": alla lettera c) le parole da: "salvo che" a: "due motocicli" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di veicoli a due ruote"; la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-80

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Art. 80 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo