Art. 80
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), le parole: "per velocipedi" sono sostituite dalla seguente: "ciclabili";
b) al comma 2 le parole: "sulla carreggiata è vietata" sono sostituite dalle seguenti: "è inoltre vietata":
alla lettera c) le parole da: "salvo che" a: "due motocicli" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di veicoli a due ruote";
la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-80