Art. 78

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 154, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "dispositivi luminosi," sono soppresse e dopo la parola: "indicatori" è aggiunta la seguente: "luminosi".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-78

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