Art. 74

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole da: "deve inoltre" a: "da sorpassare" sono sostituite dalle seguenti: "che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso"; b) al comma 8 l'ultimo periodo diventa comma 9 e le parole: "i tram" sono sostituite dalle seguenti: "il tram o il filobus"; c) l'ex comma 9 è soppresso; d) al comma 13 le parole: "un passaggio pedonale" sono sostituite dalle seguenti: "un attraversamento pedonale"; e) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale"; f) al comma 15 le parole: "di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-74

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