Art. 65

In vigore dal 3 mar 1994
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "polizia"; b) al comma 2 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"; c) al comma 4 le parole: "Trascorsi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Trascorso un mese" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "del luogo di residenza."".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo