Art. 65
In vigore dal 3 mar 1994
1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "polizia";
b) al comma 2 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";
c) al comma 4 le parole: "Trascorsi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Trascorso un mese" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "del luogo di residenza."".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-65