Art. 114
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 215, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "prezzo delle stesse" sono sostituite dalla seguente: "ricavato" ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5.
Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-114