Art. 113

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione."; b) al comma 7 le parole: "viene adottato" sono sostituite dalle seguenti: "è previsto"; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-113

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Art. 113 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo