Art. 110

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 210, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione: a) dopo la parola: "prefetto" sono aggiunte le seguenti: "del luogo della commessa violazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-110

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