Art. 106

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "trenta" è sostituita con la seguente: "sessanta" e le parole "nei trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nello stesso termine".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-106

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Art. 106 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo