Art. 106

Art. 106

106 / 132
In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "trenta" è sostituita con la seguente: "sessanta" e le parole "nei trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nello stesso termine".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-106