Art. 111

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4."; b) il comma 6 diventa comma 7.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-111

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