Art. 109

In vigore dal 1 ott 1993
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è così sostituito: "2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell', lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-109

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Art. 109 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo