Art. 2

In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2) la parola: "URBANA" è soppressa; b) al numero 20) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tali da determinare condizioni di limitata visibilità."; c) al numero 36) la parola: "gialla" è sostituita dalle seguenti: "bianca continua"; d) al numero 40) dopo le parole: "RACCORDO CONCAVO" è aggiunta la seguente: "(CUNETTA)"; e) al numero 41) dopo le parole: "RACCORDO CONVESSO" è aggiunta la seguente: "(DOSSO)".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-2

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