Art. 2
In vigore dal 1 ott 1993
1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) la parola: "URBANA" è soppressa;
b) al numero 20) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tali da determinare condizioni di limitata visibilità.";
c) al numero 36) la parola: "gialla" è sostituita dalle seguenti: "bianca continua";
d) al numero 40) dopo le parole: "RACCORDO CONCAVO" è aggiunta la seguente: "(CUNETTA)";
e) al numero 41) dopo le parole: "RACCORDO CONVESSO" è aggiunta la seguente: "(DOSSO)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360#art-2